Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tende a risolvere un problema che da molti anni affligge il Dipartimento per la giustizia minorile, il Dipartimento che, nell'ambito del Ministero della giustizia deve, tra l'altro, gestire anche i centri di prima accoglienza maschili e femminili e le comunità per i minorenni arrestati o fermati.
      I centri di prima accoglienza devono istituzionalmente assicurare la permanenza dei minori nelle proprie strutture senza assumere le connotazioni specifiche degli apparati carcerari. Pertanto, in questa ottica, non possono essere situati all'interno di istituti penitenziari per minori e, ai sensi dell'articolo 9 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni, sono istituiti ove possibile presso i tribunali per i minorenni.
      Tali centri ospitano i minorenni arrestati o fermati fino alla udienza di convalida e ospitano, altresì, i giovani che vi sono condotti ai sensi del comma 4 dell'articolo 18-bis delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
      Sinora per la conduzione dei centri di prima accoglienza e delle comunità della giustizia minorile, a causa della mancanza di personale specializzato, il Dipartimento per la giustizia minorile ha stipulato convenzioni con comunità pubbliche o private nonché con associazioni o cooperative operanti nel campo del disagio adolescenziale, purché riconosciute o autorizzate dalla regione.
      Solo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2000, di rideterminazione

 

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delle dotazioni organiche del citato Dipartimento, sono state tra l'altro introdotte le figure professionali dell'assistente di vigilanza - VI qualifica funzionale - posizione economica B3, e dell'operatore di vigilanza - V qualifica funzionale - posizione economica B2.
      Si pone, dunque, la questione relativa alla copertura dei posti di nuova istituzione, in particolare di quelli di assistente di vigilanza, atteso che l'eventuale espletamento di concorsi pubblici non prenderebbe in considerazione l'elevata professionalità acquisita sul campo da quegli operatori che da anni lavorano nei centri di prima accoglienza in attività di sorveglianza, di assistenza e di animazione.
      Al fine di salvaguardare tale professionalità, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2000, l'immissione in ruolo del personale che ha svolto, sia pure in regime di convenzione, le attività menzionate nei centri di prima accoglienza e nelle comunità della giustizia minorile, di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e successive modificazioni.
      L'articolo 2 contiene la riserva del 20 per cento dei posti in favore del personale del Corpo di polizia penitenziaria, addetto a istituti e a servizi minorili, previo superamento di un apposito corso di formazione.
      L'articolo 3 definisce il meccanismo per l'assunzione e rinvia a un apposito decreto del Ministro della giustizia la fissazione delle modalità di espletamento della indispensabile prova teorico-pratica nonché del corso di cui all'articolo 2.
      L'articolo 4 regola l'inquadramento nella qualifica in oggetto, l'articolo 5 provvede alla copertura dei relativi oneri finanziari e l'articolo 6 fissa i termini per la cessazione delle convenzioni in atto con le citate comunità.
 

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